Unioni
Unioni
Le forme di unione riconosciute dal nostro ordinamento si sono evolute nel tempo per rispondere alle esigenze e alle trasformazioni della società. Oggi, oltre al matrimonio, lo Stato italiano riconosce le unioni civili per le coppie dello stesso sesso e tutela le convivenze di fatto, indipendentemente dal sesso dei partner. Ogni forma di unione presenta regole specifiche in materia di diritti, doveri, regime patrimoniale e tutela del patrimonio comune o personale. In questa sezione, esploreremo i diversi istituti giuridici dedicati alla vita di coppia, evidenziando le caratteristiche, le procedure di costituzione e le tutele previste dalla legge. Grazie al supporto del notaio, è possibile orientarsi tra norme e adempimenti, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze..
Convivenze: Tutele e Regolamentazione dei Rapporti di Fatto
Le convivenze tra persone legate da un rapporto affettivo stabile non richiedono alcun atto formale per la loro costituzione. Con la cosiddetta “legge Cirinnà” (L. 76/2016), queste unioni sono state disciplinate in modo organico per la prima volta, riconoscendo importanti diritti e tutele alle coppie (eterosessuali o omosessuali) formate da due maggiorenni non vincolati da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
I Principali Diritti dei Conviventi
Affinché la convivenza sia riconosciuta, occorre l’iscrizione anagrafica di entrambi i partner. Tra i diritti più significativi attribuiti ai conviventi di fatto figurano:
- Diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.
- Facoltà di designare il partner come rappresentante per le decisioni in materia di salute o scelte post mortem (donazione di organi, cremazione, ecc.).
- Diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, per un periodo di 2-5 anni, in caso di decesso del proprietario convivente. Se l’immobile è in locazione, possibilità di subentrare nel contratto in caso di morte o recesso del convivente conduttore.
- Diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare, qualora il convivente presti la propria opera stabile nell’impresa senza esserne socio o dipendente.
- Diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente causato da fatto illecito altrui.
Contratto di Convivenza
I conviventi possono regolare i loro rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto di convivenza. La legge Cirinnà ne definisce forma, contenuto ed effetti, consentendo alle parti di disciplinare:
- Modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.
- Regime patrimoniale (ad esempio la comunione legale dei beni).
Il contratto di convivenza si scioglie per:
- Morte di uno dei conviventi.
- Matrimonio o unione civile tra i partner o con terze persone.
- Accordo tra le parti, formalizzato con lo stesso tipo di atto usato per la stipula.
- Recesso unilaterale, comunicato e notificato all’altro convivente.
Ogni modifica o risoluzione del contratto deve essere annotata all’anagrafe e riportata sul certificato di contratto di convivenza.
Il Ruolo del Notaio
A differenza dei coniugati o delle persone unite civilmente, i conviventi non vantano diritti successori reciproci. Per garantire la trasmissione del patrimonio al partner in caso di morte, occorre redigere un testamento, preferibilmente pubblico. Inoltre, la legge richiede l’autentica notarile per trasferimenti di diritti reali immobiliari legati al contratto di convivenza, rendendo l’intervento del notaio essenziale quando tali operazioni patrimoniali siano parte dell’accordo.
Conclusione
La disciplina delle convivenze di fatto, introdotta dalla legge Cirinnà, assicura diversi diritti e permette di regolare gli aspetti economici e patrimoniali della vita di coppia. Con l’assistenza del notaio, si possono configurare soluzioni su misura, salvaguardare i propri interessi e quelli del proprio partner, assicurando la massima certezza legale.
Convenzioni Matrimoniali: Principali Regimi Patrimoniali
Quando si parla di rapporti patrimoniali tra coniugi, il regime legale applicabile in assenza di scelta diversa è la comunione legale. Tuttavia, i coniugi possono optare per un diverso regime, come la separazione dei beni, o adottare strumenti specifici per tutelare il patrimonio familiare (ad esempio il fondo patrimoniale). Confrontarsi con un notaio di fiducia permette di valutare vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione.
Comunione Legale
Cos’è
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in cui i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi i coniugi, anche se l’atto di acquisto è compiuto da uno solo di essi. Per disporre dei beni comuni, è necessario il consenso di entrambi.
Come si costituisce
In mancanza di una scelta diversa, la comunione sorge automaticamente al momento del matrimonio e si applica agli acquisti (cosiddetta comunione immediata):
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Beni comprati separatamente o congiuntamente dopo il matrimonio.
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Aziende costituite e gestite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio.
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Utili e incrementi di aziende già esistenti, se gestite da entrambi.
Comunione de residuo
In alcuni casi, la comunione opera solo sui beni rimasti al momento dello scioglimento (comunione de residuo), ad esempio i frutti di beni personali o i proventi dell’attività lavorativa di ciascun coniuge.
Beni Personali
Rimangono di proprietà esclusiva di ciascun coniuge:
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Beni posseduti prima del matrimonio.
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Beni acquistati a titolo di donazione o successione.
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Oggetti di uso strettamente personale o necessari per l’esercizio della professione.
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Risarcimenti per danni e pensioni per perdita della capacità lavorativa.
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Beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali (se dichiarato nell’atto e con il consenso dell’altro coniuge, se necessario).
Amministrazione e Atti di Disposizione
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Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge separatamente.
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Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di entrambi.
Creditori
I beni della comunione rispondono direttamente di:
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Oneri già gravanti su di essi al momento dell’acquisto.
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Obbligazioni contratte separatamente da uno dei coniugi per i bisogni della famiglia.
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Obbligazioni congiuntamente assunte dai coniugi.
Rispondono in via sussidiaria per obbligazioni contratte separatamente e per scopi estranei alla famiglia. In tal caso, prima si aggrediscono i beni personali del coniuge debitore e, solo in caso di insufficienza, quelli in comunione.
Scioglimento della Comunione
Le cause principali di scioglimento sono:
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Morte di un coniuge.
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Fallimento di un coniuge.
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Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Separazione personale.
-
Passaggio a un diverso regime patrimoniale, con convenzione matrimoniale.
Il Ruolo del Notaio
I coniugi possono decidere di passare dalla comunione dei beni a un altro regime (ad esempio la separazione) attraverso una convenzione stipulata per atto pubblico dinanzi a un notaio e successivamente annotata sull’atto di matrimonio.
Separazione dei Beni
Cos’è
Con la separazione dei beni, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. È importante chiarire che questo regime non incide sui diritti ereditari del coniuge né è legato alla separazione personale.
Come si costituisce
La separazione dei beni può essere scelta:
-
Al momento del matrimonio, con una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile.
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In qualsiasi momento successivo, attraverso una convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico.
Creditori
In caso di debiti, ciascun coniuge risponde esclusivamente con i propri beni. I creditori non possono aggredire i beni dell’altro coniuge.
Il Ruolo del Notaio
Per adottare la separazione dei beni dopo il matrimonio è necessaria una convenzione matrimoniale stipulata con atto pubblico, alla presenza di due testimoni. L’atto viene poi annotato a margine dell’atto di matrimonio. Ciascun coniuge amministra in autonomia i beni di cui è proprietario.
Conclusione
La scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) influenza in modo significativo la gestione dei rapporti economici nella coppia. Con l’aiuto di un notaio è possibile valutare le diverse soluzioni, personalizzando la convenzione matrimoniale in base alle specifiche necessità e tutelando al meglio il patrimonio familiare.
Unioni Civili: Una Forma di Unione tra Persone dello Stesso Sesso
Dal 5 giugno 2016, con l’entrata in vigore della cosiddetta “legge Cirinnà” (L. 76/2016), anche in Italia due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile, un vincolo con effetti in gran parte analoghi a quelli derivanti dal matrimonio.
Costituzione
Possono costituire un’unione civile solo due persone del medesimo sesso, maggiori di età, capaci di agire e non legate da matrimonio o altra unione civile. La procedura prevede:
-
Dichiarazione congiunta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
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Registrazione dell’atto costitutivo nei registri di Stato Civile e rilascio della certificazione che attesta lo status di unito civilmente.
Le parti possono inoltre decidere:
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Di assumere un cognome comune, scelto tra quello di uno dei due, con la facoltà di sostituirlo o anteporlo/posporlo al proprio. Questa scelta non incide sulle generalità anagrafiche e ha validità limitata alla durata dell’unione civile.
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Di scegliere, per i rapporti economici, il regime patrimoniale della separazione dei beni in alternativa alla comunione legale (applicata in mancanza di altra opzione). La scelta del regime viene annotata a margine dell’atto costitutivo e può essere modificata in ogni momento mediante convenzione.
Con la costituzione dell’unione, gli uniti civilmente acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri del matrimonio, quali l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, la coabitazione e il dovere di contribuire ai bisogni comuni proporzionalmente alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Sul piano successorio, gli uniti civilmente sono equiparati al coniuge superstite.
Scioglimento
L’unione civile si scioglie in presenza di cause tassative previste dalla legge, tra cui:
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Morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti.
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Sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.
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Casi assimilabili a quelli del divorzio (non è prevista la separazione come causa). In particolare, la volontà di scioglimento può essere manifestata davanti all’Ufficiale di Stato Civile da una o entrambe le parti; trascorsi almeno tre mesi, si può avviare la procedura di divorzio in sede giudiziale o accedere alle forme di negoziazione assistita.
Il Ruolo del Notaio
Gli uniti civilmente, come i coniugi, possono:
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Passare dalla comunione legale alla separazione dei beni (o viceversa).
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Costituire un fondo patrimoniale.
Tali modifiche patrimoniali richiedono una convenzione stipulata con atto pubblico dinanzi a un notaio in presenza di due testimoni, con relativa annotazione a margine dell’atto costitutivo dell’unione civile.
Conclusione
Le unioni civili offrono una veste giuridica stabile alle coppie dello stesso sesso, garantendo diritti e doveri simili a quelli matrimoniali. Con l’assistenza di un notaio, è possibile gestire in sicurezza gli aspetti patrimoniali, personalizzando il regime economico e assicurando la tutela del patrimonio di entrambe le parti.
Fondo Patrimoniale: Protezione e Destinazione dei Beni ai Bisogni della Famiglia
Oltre alla scelta tra comunione legale e separazione dei beni, i coniugi possono optare per la costituzione di un fondo patrimoniale. Questo strumento permette di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni familiari, creando un patrimonio separato dal resto dei beni dei coniugi.
Cos’è
Il fondo patrimoniale è una convenzione attraverso la quale specifici beni (immobili, beni mobili registrati o titoli di credito) vengono vincolati esclusivamente ai bisogni della famiglia. Tali beni costituiscono un patrimonio separato, non necessariamente soggetto a trasferimento di proprietà.
Come si Costituisce e con Quali Beni
Nel fondo patrimoniale possono essere inclusi:
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Beni immobili.
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Beni mobili registrati.
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Titoli di credito.
La proprietà dei beni vincolati può:
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Appartenere a entrambi i coniugi.
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Restare di proprietà esclusiva del coniuge che conferisce il bene.
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire:
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Da parte dei coniugi stessi.
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Da parte di un terzo, previa accettazione di entrambi i coniugi.
L’amministrazione dei beni segue, per legge, le regole previste per la comunione legale:
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Alienazione o disposizione dei beni richiede il consenso di entrambi i coniugi.
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Se vi sono figli minori, serve anche l’autorizzazione del giudice.
Creditori
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, a tutela delle necessità familiari. I creditori possono aggredire i beni del fondo solo se il debito è stato contratto per bisogni inerenti alla famiglia. Se il debito è estraneo a tali esigenze, i beni del fondo non possono essere espropriati.
Scioglimento
Il fondo patrimoniale cessa di esistere in caso di:
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Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, se al momento dello scioglimento sono presenti figli minori, il fondo resta in vigore fino a quando l’ultimo di essi non raggiunge la maggiore età.
Il Ruolo del Notaio
La costituzione del fondo patrimoniale deve essere effettuata con atto pubblico alla presenza di due testimoni, con annotazione a margine dell’atto di matrimonio e trascrizione nei Registri immobiliari. Poiché è possibile stabilire regole aggiuntive o particolari, il notaio fornisce una consulenza mirata per configurare il fondo patrimoniale in modo da soddisfare al meglio le esigenze dei coniugi.