- 4 Novembre 2024
- Posted by: segreteria
Ai sensi degli Art. 26, c. 2 e Art. 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, in questa sezione vengono pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Art. 26 c. 2
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente: a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Non applicabile all’Ente.